 |
STATUTO SEZIONALE |
Approvato come Regolamento
Sezionale dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del
29/1/77, ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/3/77,
modificato ed aggiornato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 4/4/86, modificato ed approvato come Statuto dall'Assemblea
Generale Straordinaria dei Soci del 25/3/1988, adeguato alle
modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
il 26/3/1992 e il 10/5/1995.
TITOLO I°
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI
Art. 1- La Sezione di Mestre
del Club Alpino Italiano, fondata nel 1927, è costituita
in Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO -SEZIONE
DI MESTRE" con sede in Comune di Venezia, frazione di MESTRE,
con durata illimitata.
Art. 2- L'Associazione è
una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ed uniforma il
proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..
I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I..
Essa agisce d'accordo con le altre Sezioni del proprio Convegno.
Art. 3- L'Associazione ha per
scopo:
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione;
- promuovere la conoscenza e la frequentazione delle montagne;
- assumere iniziative per la protezione e la difesa dell'ambiente
montano;
- provvedere alla sede sociale, curare la biblioteca e costituire
una dotazione di materiale alpinistico;
- promuovere attività, rivolte particolarmente ai giovani,
quali escursioni ed ascensioni estive ed invernali, corsi teorico-pratici,
conferenze, dibattiti, ecc.;
- costruire e mantenere in efficenza rifugi, sentieri, segnavie
ed ogni altra opera alpina;
- curare, anche associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni
relative all'attività alpinistica sezionale;
- assumere iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente
montano per mantenere incontaminate talune zone di alto interesse
alpinistico e naturalistico e per tutelare le rimanenti zone
alpinistiche;
- promuovere la campagna per la protezione della natura alpina,
richiedendo eventuali provvedimenti agli organi competenti;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli
scopi sociali e perseguire quant'altro contemplato dall'art.
1 del Regolamento Generale, nel rispetto degli indirizzi deliberati
dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I..
Art. 4- L'Associazione non
ha scopo di lucro. E' indipendente, apolitica e aconfessionale.
TITOLO II
SOCI
Art. 5- I soci sono benemeriti,
ordinari (vitalizi ed annuali), familiari e giovani, secondo
quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto del C.A.I..
I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente
dall'Assemblea per le singole categorie e, quanto ai nuovi soci
non provenienti da altra Sezione, anche della quota di ammissione.
Art. 6- La domanda di iscrizione
a socio redatta su apposito modulo e controfirmata da un socio,
appartenente all'Associazione da non meno di due anni, e, per
i minorenni, anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci,
deve essere presentata -accompagnata dalla quota associativa
annuale e dalla quota di ammissione- al Consiglio Direttivo che
delibera insindacabilmente sull'ammissione della domanda, restituendo
quanto versato in caso di mancato accoglimento.
Art. 7- Con l'ammissione, il
socio si impegna ad osservare le norme dello Statuto dell'Associazione,
dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonchè
quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera l'Associazione
da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi
in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate
dall'Associazione stessa, accettando incondizionatamente per
la definizione di eventuali controversie le disposizioni dell'art.
31 del Regolamento Generale del C.A.I..
Art. 8- Le iscrizioni all'Associazione hanno inizio, di norma,
nel mese di gennaio, compatibilmente con il possesso del materiale
necessario alle iscrizioni, e terminano il 31 ottobre dello stesso
anno.
Art. 9- L'obbligazione del
socio annuale si intende rinnovata di anno in anno se il socio
non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre
le proprie dimissioni per iscritto, anche nel caso di passaggio
ad altra Sezione.
Art. 10- Il pagamento delle
quote associative annuali deve essere fatto entro il primo trimestre
di ogni anno; trascorso detto termine e rimasti senza esito la
richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il
socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene
sospeso l'invio delle pubblicazioni; può essere reintegrato
con il successivo pagamento entro l'anno con diritto -in tal
caso- alle pubblicazioni arretrate, limitatamente alle disponibilità
e previa giustificazione dei motivi del ritardo.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare
alla vita dell'Associazione, nè usufruire dei servizi
sociali.
Art. 11- I soci dell'Associazione
-ordinari, familiari e giovani- oltre a quanto stabilito dall'art.
12 del Regolamento Generale del C.A.I. hanno diritto:
a) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive
categorie ed in conformità ai deliberati dei competenti
organi sociali;
b) a frequentare la sede sociale ed usare della biblioteca, dei
materiali e degli attrezzi in dotazione all'Associazione, il
tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche
con appositi regolamenti;
c) a partecipare alle manifestazioni indette all'Associazione
uniformandosi alle disposizioni relative;
d) ad usufruire dei rifugi dell'Associazione e, con parità
di trattamento, di quelli della Organizzazione Centrale e delle
altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
e) a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale
se iscritti al C.A.I. ininterrottamente da 50 anni e da 25 anni.
Art. 12- La qualità di socio viene a cessare nei casi
indicati dall'art. 19 del Regolamento Generale del C.A.I., con
le conseguenze della perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale
e sui servizi offerti dall'Associazione.
TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 13- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14- Tutte le cariche sociali
sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci
iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.
CAPO I - ASSEMBLEA
Art. 15- L'Assemblea dei Soci
è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta
tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti
o dissenzienti.
L'Assemblea:
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione
del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso
non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati
del C.A.I. e dall'art. 18 del Regolamento Generale del C.A.I.;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Delegati;
- assegna particolari riconoscimenti a soci benemeriti e a quelli
iscritti da 50 o da 25 anni;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali
sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone
le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal
Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta
dai Revisori dei Conti, o dalle Direzioni delle Sottosezioni
o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
Art. 16- L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi
ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei
bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere
inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni quando
ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il
Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e
nell'albo sociale e spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza
a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del
giorno, ed il luogo, giorno ed ora della convocazione.
Nel caso di elezioni possono essere proposti candidati tutti
i soci, esclusi i minori, in regola con il pagamento delle quote
e presentati da almeno 20 soci ordinari.
Ogni socio può sottoscrivere un massimo di tre candidature.
Art. 17- Hanno diritto di intervenire
all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
associative sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano,
per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle
decisioni dell'Assemblea stessa, dalla maggioranza dei soci presenti
aventi diritto di voto e sono valide in prima convocazione con
la presenza di almeno un quinto dei soci, in seconda convocazione,
che può tenersi anche mezzora dopo l'ora fissata per la
prima, con qualunque numero di intervenuti, salvo i casi previsti
dal successivo art.18. Le deliberazioni sono obbligatorie per
gli assenti. Ogni socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse
le rappresentanze e le votazioni per delega. Le nomine alle cariche
sociali si fanno con votazione segreta; a parità di voti
è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione.
Art. 18- Le deliberazioni concernenti
l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili
debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei
presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono
essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti
aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere
approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi
diritto al voto.
Art. 19- Le deliberazioni concernenti
l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi od
altre opere alpine devono essere preventivamente approvate dal
Consiglio Centrale dei C.A.I., e le modifiche del presente Statuto
non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte
del Consiglio Centrale dei C.A.I., a norma degli artt. 12 e 27
dello Statuto del C.A.I..
Art. 20- L'Assemblea nomina
di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario e due
o più Scrutatori, questi ultimi tra i soci non aventi
cariche sociali.
Gli scrutinii vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto
possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che
deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal
Segretario e gli scrutinii anche dagli Scrutatori.
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21- Il Consiglio Direttivo
è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone
del Presidente e di dodici Consiglieri. Il Consiglio Direttivo
elegge nel suo seno ogni anno, nella prima riunione dopo l'Assemblea,
il Presidente -se scaduto-, il Vice Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere.
Art. 22- Il Consiglio Direttivo
dirige l'Associazione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni
ai fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti
di straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione dei nuovi
soci, approva la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi,
redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale
ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni
assembleari e l'osservanza del presente Statuto, dello Statuto
e del Regolamento Generale dei C.A.I..
Art. 23- Il Presidente ed i
Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per
un ulteriore triennio e lo possono essere ancora dopo un anno
di interruzione. Il Presidente decade dalla carica dopo tre anni,
i Consiglieri invece si rinnovano -ove occorra mediante sorteggio-
alternativamente in ragione di quattro per ciascun anno.
Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che
senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute
consecutive.
In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un componente, lo
sostituisce il primo non eletto nell'ultima Assemblea, fino alla
nuova Assemblea e limitatamente a tre Consiglieri.
Tale disposizione non è applicabile nel caso di dimissioni
contemporanee di più di un Consigliere nei trenta giorni
successivi all'ultima Assemblea. Qualora il Consiglio venga a
ridursi di un terzo dei suoi componenti originari o vi siano
le dimissioni contemporanee di più di un Consigliere nel
termine dei trenta giorni suddetti, devesi convocare l'Assemblea
per la nomina dei mancanti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio l'Assemblea deve
essere convocata nel termine di trenta giorni, ove occorra, a
cura dei Revisori dei Conti.
Art. 24- Il Consiglio è
convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta
di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso
da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvi i
casi d'urgenza. La riunione deve essere convocata non oltre gli
otto giorni quando sia stata richiesta la convocazione da tre
Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute
dal Presidente o dal Vice Presidente e le deliberazioni prese
a maggioranza di voti con la presenza di almeno altri sei Consiglieri.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il
verbale delle sedute è redatto dal Segretario e fimato
da questi e dal Presidente.
Art. 25- La Presidenza dell'Associazione
è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere
e delibera -a richiesta del Presidente o da chi ne fa le veci-
nei casi di urgenza; il Presidente ne riferisce al Consiglio
Direttivo nella prima riunione per la ratifica.
CAPO III - PRESIDENTE e
VICE PRESIDENTE
Art. 26- Il Presidente rappresenta
anche legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed ha la firma
sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma
i bilanci ed i mandati di pagamento, provvede -coadiuvato dal
Segretario- alla esecuzione delle deliberazioni consigliari ed
al coordinamento delle singole Commissioni.
In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente,
il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza anche
di questo, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione.
CAPO IV - SEGRETARIO e TESORIERE
Art. 27- Il Segretario compila
i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione
alle deliberazioni di quest'organo e sovraintende ai servizi
amministrativi dell'Associazione.
Art. 28- Il Tesoriere ha la
responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione,
e ne tiene la contabilità. Firma con il Presidente i bilanci.
CAPO V - REVISORI DEI CONTI
Art. 29- I Revisori dei Conti
sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica
tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore triennio e lo possono
essere ancora dopo un anno di interruzione. Essi curano i compiti
ed esercitano le funzioni previste dall'art. 25 del Regolamento
Generale dei C.A.I. e possono essere invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo
della contabilità sociale.
CAPO VI - DELEGATI
Art. 30- I Delegati rappresentano
con il Presidente l'Associazione all'Assemblea dei Delegati.
Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni
dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..
La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.
L'Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo a nominare
i Delegati.
CAPO VII - COMMISSIONI
Art. 31- Il Consiglio Direttivo
può procedere annualmente tra i consiglieri e i soci alla
nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei
vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero
dei componenti, le funzioni ed i poteri. Può altresì
conferire a singoli soci incarichi vari di collaborazione, tra
cui quello di Bibliotecario.
Può infine emanare Regolamenti particolari.
TITOLO IV
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO
Art. 32- Il patrimonio sociale
è costituito:
- dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da persone o Enti
a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi
statutari.
Art. 33- Le entrate sociali
sono costituite:
- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali, detratta la parte spettante
all'Organizzazione Centrale del C.A.I..
Art. 34- I fondi liquidi dell'Associazione
devono essere depositati in conti correnti bancari e postali
intestati all'Associazione stessa.
I titoli di pagamento devono essere firmati dal Presidente o
dal Tesoriere o da altro socio a ciò autorizzato dal Consiglio
Direttivo.
Art. 35- Gli esercizi sociali
si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige
il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.
Art. 36- I soci non hanno alcun
diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio
verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. 14 dello
Statuto del C.A.I..
E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.
TITOLO V
SOTTOSEZIONI
Art. 37- L'Associazione può,
a termini dell'art. 15 dello Statuto del C.A.I. e con deliberazione
del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del Comitato
di Coordinamento del Convegno Veneto Friulano Giuliano, costituire
delle Sottosezioni, le quali devono osservare le disposizioni
del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale
del C.A.I..
Le Sottosezioni devono darsi un proprio Regolamento interno,
da approvarsi preventivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art. 38- I soci della Sottosezione
pagano le stesse quote dei soci dell'Associazione; una parte
di tale quota, in misura annualmente concordata ma non inferiore
ai tre quinti, deve essere versata all'Associazione nei termini
di cui all'art. 10.
La Sottosezione amministra in modo autonomo il proprio patrimonio,
ma deve comunicare annualmente all'Associazione il proprio bilancio.
Art. 39- L'Assemblea dei soci
della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro il mese di gennaio, con preavviso al Consiglio Direttivo,
il quale può delegare ad intervenirvi i propri rappresentanti.
L'Assemblea nomina la Direzione, che è presieduta da un
Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre tredici
Consiglieri i cui nomi vengono comunicati all'Associazione.
Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio
Direttivo dell'Associazione con voto consultivo.
Art. 40- In caso di scioglimento
della Sottosezione, le attività patrimoniali della stessa
passano all'Associazione, la quale le amministra per due anni
per il caso di ricostituzione; trascorso tale periodo vengono
incamerate.
TITOLO VI
GRUPPI
Art. 41- L'Associazione può,
con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione
di Gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista
tecnico e organizzativo, ed ove occorra amministrativo, e ne
determina le norme di costituzione e funzionamento in armonia
con le disposizioni del presente Statuto.
TITOLO VII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 42- Le controversie che
dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci ed organi dell'Associazione,
relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire
deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima
non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per
le controversie tra soci;
- il Comitato di Coordinamento del Convegno Veneto Friulano Giuliano,
per le controversie tra soci ed organo dell'Associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. 31 del
Regolamento Generale del C.A.I..
Art. 43- Contro le deliberazioni
degli Organi dell'Associazione che si ritengano in violazione
del presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale
del C.A.I., è data possibilità di ricorso a norma
dell'art. 14 del Regolamento Generale del C.A.I..
TITOLO VIII
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
Art. 44- Le modificazioni al
presente Statuto devono essere deliberate da un'Assemblea straordinaria
valida in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo
dei soci ed in seconda convocazione, che può tenersi anche
mezzora dopo l'ora fissata per la prima, con qualsiasi numero
di intervenuti ed in entrambi i casi con la maggioranza dei due
terzi dei presenti aventi diritto al voto.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 45- L'Associazione può
essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dall'art.
15 del presente Statuto, con deliberazione presa a tenore del
precedente articolo, ma in ogni caso con il voto favorevole dei
tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46- Il presente Statuto
entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria
dei soci e la ratifica del Consiglio Centrale.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurvi le
modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede
di ratifica. E' altresì autorizzato a coordinarlo con
eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale
del C.A.I., previa consultazione con l'Assemblea ordinaria.