STATUTO SEZIONALE

 

Approvato come Regolamento Sezionale dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 29/1/77, ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/3/77, modificato ed aggiornato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4/4/86, modificato ed approvato come Statuto dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 25/3/1988, adeguato alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. il 26/3/1992 e il 10/5/1995.



TITOLO I°
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI

 

Art. 1- La Sezione di Mestre del Club Alpino Italiano, fondata nel 1927, è costituita in Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO -SEZIONE DI MESTRE" con sede in Comune di Venezia, frazione di MESTRE, con durata illimitata.

Art. 2- L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..
I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I..
Essa agisce d'accordo con le altre Sezioni del proprio Convegno.

Art. 3- L'Associazione ha per scopo:
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione;
- promuovere la conoscenza e la frequentazione delle montagne;
- assumere iniziative per la protezione e la difesa dell'ambiente montano;
- provvedere alla sede sociale, curare la biblioteca e costituire una dotazione di materiale alpinistico;
- promuovere attività, rivolte particolarmente ai giovani, quali escursioni ed ascensioni estive ed invernali, corsi teorico-pratici, conferenze, dibattiti, ecc.;
- costruire e mantenere in efficenza rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera alpina;
- curare, anche associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni relative all'attività alpinistica sezionale;
- assumere iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano per mantenere incontaminate talune zone di alto interesse alpinistico e naturalistico e per tutelare le rimanenti zone alpinistiche;
- promuovere la campagna per la protezione della natura alpina, richiedendo eventuali provvedimenti agli organi competenti;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali e perseguire quant'altro contemplato dall'art. 1 del Regolamento Generale, nel rispetto degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I..

Art. 4- L'Associazione non ha scopo di lucro. E' indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO II
SOCI

 

Art. 5- I soci sono benemeriti, ordinari (vitalizi ed annuali), familiari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto del C.A.I..
I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le singole categorie e, quanto ai nuovi soci non provenienti da altra Sezione, anche della quota di ammissione.

Art. 6- La domanda di iscrizione a socio redatta su apposito modulo e controfirmata da un socio, appartenente all'Associazione da non meno di due anni, e, per i minorenni, anche da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve essere presentata -accompagnata dalla quota associativa annuale e dalla quota di ammissione- al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente sull'ammissione della domanda, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento.

Art. 7- Con l'ammissione, il socio si impegna ad osservare le norme dello Statuto dell'Associazione, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonchè quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera l'Associazione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate dall'Associazione stessa, accettando incondizionatamente per la definizione di eventuali controversie le disposizioni dell'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 8- Le iscrizioni all'Associazione hanno inizio, di norma, nel mese di gennaio, compatibilmente con il possesso del materiale necessario alle iscrizioni, e terminano il 31 ottobre dello stesso anno.

Art. 9- L'obbligazione del socio annuale si intende rinnovata di anno in anno se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, anche nel caso di passaggio ad altra Sezione.

Art. 10- Il pagamento delle quote associative annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni; può essere reintegrato con il successivo pagamento entro l'anno con diritto -in tal caso- alle pubblicazioni arretrate, limitatamente alle disponibilità e previa giustificazione dei motivi del ritardo.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, nè usufruire dei servizi sociali.

Art. 11- I soci dell'Associazione -ordinari, familiari e giovani- oltre a quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento Generale del C.A.I. hanno diritto:
a) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità ai deliberati dei competenti organi sociali;
b) a frequentare la sede sociale ed usare della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione all'Associazione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;
c) a partecipare alle manifestazioni indette all'Associazione uniformandosi alle disposizioni relative;
d) ad usufruire dei rifugi dell'Associazione e, con parità di trattamento, di quelli della Organizzazione Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
e) a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti al C.A.I. ininterrottamente da 50 anni e da 25 anni.
Art. 12- La qualità di socio viene a cessare nei casi indicati dall'art. 19 del Regolamento Generale del C.A.I., con le conseguenze della perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale e sui servizi offerti dall'Associazione.


TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 13- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 15- L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L'Assemblea:
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I. e dall'art. 18 del Regolamento Generale del C.A.I.;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Delegati;
- assegna particolari riconoscimenti a soci benemeriti e a quelli iscritti da 50 o da 25 anni;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta dai Revisori dei Conti, o dalle Direzioni delle Sottosezioni o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16- L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nell'albo sociale e spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il luogo, giorno ed ora della convocazione.
Nel caso di elezioni possono essere proposti candidati tutti i soci, esclusi i minori, in regola con il pagamento delle quote e presentati da almeno 20 soci ordinari.
Ogni socio può sottoscrivere un massimo di tre candidature.

Art. 17- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni dell'Assemblea stessa, dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto e sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci, in seconda convocazione, che può tenersi anche mezzora dopo l'ora fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti, salvo i casi previsti dal successivo art.18. Le deliberazioni sono obbligatorie per gli assenti. Ogni socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse le rappresentanze e le votazioni per delega. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta; a parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 18- Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 19- Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi od altre opere alpine devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Centrale dei C.A.I., e le modifiche del presente Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale dei C.A.I., a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del C.A.I..

Art. 20- L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente, il Segretario e due o più Scrutatori, questi ultimi tra i soci non aventi cariche sociali.
Gli scrutinii vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutinii anche dagli Scrutatori.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone del Presidente e di dodici Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno ogni anno, nella prima riunione dopo l'Assemblea, il Presidente -se scaduto-, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 22- Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione dei nuovi soci, approva la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni assembleari e l'osservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Generale dei C.A.I..

Art. 23- Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore triennio e lo possono essere ancora dopo un anno di interruzione. Il Presidente decade dalla carica dopo tre anni, i Consiglieri invece si rinnovano -ove occorra mediante sorteggio- alternativamente in ragione di quattro per ciascun anno.
Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un componente, lo sostituisce il primo non eletto nell'ultima Assemblea, fino alla nuova Assemblea e limitatamente a tre Consiglieri.
Tale disposizione non è applicabile nel caso di dimissioni contemporanee di più di un Consigliere nei trenta giorni successivi all'ultima Assemblea. Qualora il Consiglio venga a ridursi di un terzo dei suoi componenti originari o vi siano le dimissioni contemporanee di più di un Consigliere nel termine dei trenta giorni suddetti, devesi convocare l'Assemblea per la nomina dei mancanti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio l'Assemblea deve essere convocata nel termine di trenta giorni, ove occorra, a cura dei Revisori dei Conti.

Art. 24- Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi d'urgenza. La riunione deve essere convocata non oltre gli otto giorni quando sia stata richiesta la convocazione da tre Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e le deliberazioni prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno altri sei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e fimato da questi e dal Presidente.

Art. 25- La Presidenza dell'Associazione è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere e delibera -a richiesta del Presidente o da chi ne fa le veci- nei casi di urgenza; il Presidente ne riferisce al Consiglio Direttivo nella prima riunione per la ratifica.

 

CAPO III - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Art. 26- Il Presidente rappresenta anche legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma i bilanci ed i mandati di pagamento, provvede -coadiuvato dal Segretario- alla esecuzione delle deliberazioni consigliari ed al coordinamento delle singole Commissioni.
In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza anche di questo, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

 

CAPO IV - SEGRETARIO e TESORIERE

Art. 27- Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovraintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 28- Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità. Firma con il Presidente i bilanci.
CAPO V - REVISORI DEI CONTI

Art. 29- I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore triennio e lo possono essere ancora dopo un anno di interruzione. Essi curano i compiti ed esercitano le funzioni previste dall'art. 25 del Regolamento Generale dei C.A.I. e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

 

CAPO VI - DELEGATI

Art. 30- I Delegati rappresentano con il Presidente l'Associazione all'Assemblea dei Delegati. Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..
La carica non è incompatibile con altre cariche sociali. L'Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo a nominare i Delegati.

 

CAPO VII - COMMISSIONI

Art. 31- Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente tra i consiglieri e i soci alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri. Può altresì conferire a singoli soci incarichi vari di collaborazione, tra cui quello di Bibliotecario.
Può infine emanare Regolamenti particolari.

 

TITOLO IV
PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 32- Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da persone o Enti a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 33- Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali, detratta la parte spettante all'Organizzazione Centrale del C.A.I..

Art. 34- I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione stessa.
I titoli di pagamento devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere o da altro socio a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 35- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

Art. 36- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. 14 dello Statuto del C.A.I..
E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

 

 

TITOLO V
SOTTOSEZIONI

 

Art. 37- L'Associazione può, a termini dell'art. 15 dello Statuto del C.A.I. e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del Comitato di Coordinamento del Convegno Veneto Friulano Giuliano, costituire delle Sottosezioni, le quali devono osservare le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I..
Le Sottosezioni devono darsi un proprio Regolamento interno, da approvarsi preventivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

 

Art. 38- I soci della Sottosezione pagano le stesse quote dei soci dell'Associazione; una parte di tale quota, in misura annualmente concordata ma non inferiore ai tre quinti, deve essere versata all'Associazione nei termini di cui all'art. 10.
La Sottosezione amministra in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente all'Associazione il proprio bilancio.

 

Art. 39- L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio, con preavviso al Consiglio Direttivo, il quale può delegare ad intervenirvi i propri rappresentanti.
L'Assemblea nomina la Direzione, che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre tredici Consiglieri i cui nomi vengono comunicati all'Associazione.
Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione con voto consultivo.

 

Art. 40- In caso di scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali della stessa passano all'Associazione, la quale le amministra per due anni per il caso di ricostituzione; trascorso tale periodo vengono incamerate.

TITOLO VI
GRUPPI

 

Art. 41- L'Associazione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di Gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo, ed ove occorra amministrativo, e ne determina le norme di costituzione e funzionamento in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

 

 

TITOLO VII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Art. 42- Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima
non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di Coordinamento del Convegno Veneto Friulano Giuliano, per le controversie tra soci ed organo dell'Associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I..

 

Art. 43- Contro le deliberazioni degli Organi dell'Associazione che si ritengano in violazione del presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso a norma dell'art. 14 del Regolamento Generale del C.A.I..

 

TITOLO VIII
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

 

Art. 44- Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate da un'Assemblea straordinaria valida in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci ed in seconda convocazione, che può tenersi anche mezzora dopo l'ora fissata per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti ed in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

 

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

 

Art. 45- L'Associazione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dall'art. 15 del presente Statuto, con deliberazione presa a tenore del precedente articolo, ma in ogni caso con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 46- Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e la ratifica del Consiglio Centrale.
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica. E' altresì autorizzato a coordinarlo con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., previa consultazione con l'Assemblea ordinaria.